Descrizione
Con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.
ALIQUOTE
Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2024, ha approvato per l’anno 2025 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU.
Novità: - gli immobili concessi in uso gratuito a parenti collaterali di secondo grado (fratello/sorella) pagano Imu con aliquota al 1,140%;
- gli immobili locati a canone concordato pagano Imu con aliquota al 1,140% e riduzione del 25%.
SCADENZA VERSAMENTO
La prima rata in acconto scade in data 16.06.2025 e la rata del saldo scade in data 16.12.2025 oppure in alternativa il contribuente entro il 16.06.2025 può versare l’intera imposta annua in unica soluzione.
DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 entro il 30.06.2026 i soggetti passivi devono denunciare le variazioni intervenute durante l’anno 2025 rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. I modelli da utilizzare sono quelli approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024. Si ricorda che gli Enti non commerciali sono tenuti a presentare, in modalità telematica, la dichiarazione IMU-TASI ENC, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta (art. 1 comma 770 L.160/2019). Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista a pena di decadenza
CALCOLO DELL'IMPOSTA
Il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello di pagamento possono essere effettuati utilizzando il banner ANUTEL CALCOLO IMU (https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H240). Si precisa che i Comuni non hanno l'obbligo di inviare a domicilio modelli precompilati di pagamento dell'Imu che rimane un tributo in autoliquidazione. (Nota Ifel 12/05/2013.).
AREE FABBRICABILI
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/06/2020 sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU valevoli anche per l'anno 2025.
RIVERSAMENTI DA E AD ALTRI COMUNI
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Rescaldina anziché al diverso Comune competente, deve comunicare l’erroneo versamento all’ufficio IMU indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme. Il Comune di Rescaldina, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Analoga procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui il contribuente versi l’imposta, anziché al Comune di Rescaldina, ad altro Comune incompetente. In questo caso, al Comune di Rescaldina dovrà essere inviata per conoscenza l’istanza di riversamento presentata al Comune erroneamente destinatario degli importi versati.
Se l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24. (Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012).
REGOLAMENTO
Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024, ha approvato le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui al DLgs del 14 giugno 2024 n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Possono essere effettuati i calcoli utilizzando il banner ANUTEL CALCOLO IMU (https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H240).
ENTI NON COMMERCIALI
Il comma 71 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) rientra del novero delle norme di “interpretazione autentica”, assume pertanto validità anche per il passato, e introduce una novità per gli enti non commerciali.
Fino ad oggi, secondo la giurisprudenza corrente da anni consolidata, l’esenzione per gli immobili in cui si svolgano le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 con modalità non commerciali, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale.
Il legislatore con il comma 71 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha stabilito che “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (altro ente non commerciale), unzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali”. Inoltre ha specificato che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. In deroga a quanto previsto per i contribuenti ordinari, il comma 763 della stessa Legge di Bilancio 2020 introduce una disciplina speciale per gli enti non commerciali (identificati al comma 759, lett. g)). Questi includono soggetti come associazioni, fondazioni, enti religiosi, ONLUS, enti del Terzo Settore, ecc., in possesso di immobili esenti o parzialmente esenti, se destinati esclusivamente a finalità istituzionali e non commerciali.Per tali enti, la scadenza del 16 giugno 2025 assume un valore doppio:
1. Versamento della prima rata IMU 2025:
-
corrispondente al 50% dell’imposta complessivamente versata per il 2024;
-
il calcolo avviene a prescindere dalle aliquote 2025, che saranno rilevanti solo in sede di conguaglio, da versare l’anno successivo (giugno 2026).
2. Versamento della terza rata IMU 2024:
-
dovuto solo dagli enti che possiedono immobili esenti, utilizzati per attività istituzionali;
-
ha la funzione di conguaglio finale per l’imposta 2024, da effettuarsi alla luce di eventuali modifiche nei requisiti oggettivi (es. variazioni di destinazione, aggiornamenti catastali, delibere tardive).
BENI MERCE
Gli immobili merce sono quei fabbricati costruiti oppure oggetto di incisivi interventi di recupero e di ristrutturazione (restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia), detenuti da imprese costruttrici con la finalità della vendita. Dal 1 gennaio 2022 gli immobili merce sono esenti dall’imposta IMU.
Condizioni necessarie all’applicazione delle agevolazioni/esenzioni previste sono:
-
il possesso e la destinazione alla vendita da parte dell’impresa che ha costruito o restaurato il fabbricato (risultante dai libri contabili);
-
l’assenza di qualsiasi contratto di locazione.
Sono escluse dal beneficio le persone fisiche e le imprese immobiliari di gestione che acquistano fabbricati finiti per destinarli alla vendita.
Le agevolazioni previste sono applicabili esclusivamente dalla data di ultimazione dei lavori, nel periodo precedente a tale data le imposte immobiliari vanno liquidate effettuando il calcolo sul valore dell’area edificabile.
Per poter usufruire delle agevolazioni è necessaria la presentazione della Dichiarazione IMU annuale in quanto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8357/2025, ha precisato che “le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”.
IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI
Nell’anno 2023 entrava in vigore una nuova esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (reato di violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Con decreto del 24 aprile 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che per fruire dell’esenzione il contribuente è tenuto ad informare l’Amministrazione del ricorrere dei requisiti tramite dichiarazione i.m.u.. È onere del contribuente anche comunicare l’eventuale cessazione del relativo diritto. In assenza di nuove comunicazioni, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, ovvero tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda quindi questa scadenza.
CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L’ITALIA
Dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata e non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai contribuenti non residenti nel territorio italiano che siano titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50% con aliquota del 1,14%. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l’Italia. Qualora il soggetto passivo possieda più alloggi in Italia, l’agevolazione è applicabile ad una sola unità e la scelta deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione IMU nella quale occorrerà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.
CONTRIBUENTI NON RESIDENTI IN ITALIA E IMPOSSIBILITATI AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24
In questi casi i contribuenti possono assolvere l’obbligo di versamento dell’IMU a mezzo bonifico bancario:
- per la quota comunale indicare:
- come beneficiario Comune di Rescaldina Tesoreria, alle seguenti coordinate bancarie: codice IBAN IT 84 D 05034 33640 000000021510 BIC: APPIT21C03
- come causale indicare:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”;
- il nome del Comune di Rescaldina dove sono ubicati gli immobili
- i relativi codici tributo;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate (acconto, saldo, unico, ravvedimento).
- per la quota statale per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d’imposta di competenza statale dovrà essere versata
- come beneficiario Banca d’Italia (cod. BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
- come causale indicare le medesime causali sopra riportate.
DOCUMENTI ALLEGATI UTILI PER IL CALCOLO
- VOLANTINO RIEPILOGATIVO;
- TABELLA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L’ANNO 2024;
- REGOLAMENTO IMU;
- MODULO DICHIARAZIONE IMU/ENC (PER GLI ENTI NON COMMERCIALI)
- MODULO DICHIARAZIONE IMU/IMPI (PER TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI)
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2025, 15:30