CENSIMENTO E MANUTENZIONE AMIANTO - AUTO-NOTIFICA OBBLIGATORIA

Area: Governo del Territorio
Pubblicato il: 09/03/2012

CENSIMENTO e MANUTENZIONE AMIANTO - auto-notifica obbligatoria

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 29 settembre 2003 n.17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" ha previsto all'art. 3 la redazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL), successivamente approvato con D.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1526.

Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione entro il 2016 dell'amianto presente negli ambiti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia e il benessere delle persone.
Tra gli obiettivi strategici vi sono la mappatura dell'amianto presente sul territorio regionale mediante telerilevamento da aereo e il censimento mediante la compilazione di apposito modulo (vedi allegato) da parte dei soggetti pubblici e dai proprietari privati, da consegnare alla ASL di competenza provinciale.

In particolare ai sensi dell'art. 12 comma 5 della Legge 257/92, di quanto riportato nell'art. 1 della L.R. 17/03 , e della circolare n. 55293 della ASL Milano 1, Dipartimento di Prevenzione Medica, in data 24/06/10, i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il Modello NA 1 di cui all'allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL);

Cosa fare
Sulla base di quanto indicato il proprietario o legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve:


1. inviare preferibilmente entro il 01-06-2012 all'ASL competente (ASL MILANO 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica - U.O.C. Sanità Pubblica - Via Spagliardi n. 19 - Parabiago) il modulo NA/1 di notifica presenza amianto in strutture e luoghi;
La denuncia di presenza di amianto mediante auto-notifica può essere presentata (tramite fax, raccomandata, a mano o a mezzo e-mail di posta certificata) anche presso il Comune di Rescaldina - Area n. 5 Governo del Territorio - Sevizio Ambiente.

2. effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto mediante l'applicazione dell' Indice di Degrado (ID), calcolato facendo riferimento all'allegato A dal D.g.r. 18 novembre 2008 n.13237.


3. rendere noto il nominativo della persona designata come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenete amianto;


4. documentare l'avvenuta corretta informazione agli occupanti dell'edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;


5. qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento si dovrà predisporre e presentare alla ASL MILANO 1 - Distretto n. 4 in Via Savonarola n. 3 - 2005 Legnano - copia del piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e Dlgs 257/2006.

Indice di degrado
L'indice di degrado consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.
Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)

3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Metodi di bonifica
I metodi di modifica previsti dalla normativa sono
1. la sovracopertura
2. l'incapsulamento
3. la rimozione

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.

SANZIONI
Si ritiene necessario precisare che, per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dalla omessa comunicazione dei proprietari degli immobili alle unità sanitarie locali dei dati relativi alla presenza dell'amianto in matrice friabile presente negli edifici, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 257/1992, da parte dei competenti organi di controllo e vigilanza.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione per l'autonotifica è disponibile sul sito internet del Comune di Rescaldina www.rescaldina.org sezione ambiente e presso sotto indicato orari di apertura al pubblico.


SI AVVISA CHE (in applicazione della Legge Regionale n. 17/2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 14/2012) ENTRO IL 31 GENNAIO 2013 I PROPRIETARI DI EDIFICI O LUOGHI NEI QUALI VI È LA PRESENZA DI AMIANTO O DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DEVONO COMUNICARNE LA PRESENZA, COME SOPRA INDICATO ED UTILIZZANDO L'APPOSITA MODULISTICA ALLEGATA.
Si ricorda che l'eliminazione dell'amianto, sotto qualsiasi forma, presente negli ambienti di vita e di lavoro del territorio lombardo, deve avvenire entro il 31 Dicembre 2015.

Per informazioni, richieste di materiale tecnico e moduli necessari è possibile rivolgersi presso l'AREA N. 5 GOVERNO DEL TERRITORIO- SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA del Comune di Rescaldina Tel. 0331/467803 oppure 467806 oppure 467802 - lun.-ven. 9,00/12,30 e al seguente indirizzo e-maill
PEC: area.territorio@pec.comune.rescaldina.mi.it

L'UFFICIO AMBIENTE