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GUIDA AI SERVIZI

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2009

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Contributo economico erogato alle madri senza trattamenti previdenziali
A CHI RIVOLGERSI:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel: 0331-467831/833/834/870/877
Fax: 0331-467878
Email: servizisociali@comune.rescaldina.mi.it
servizi sociali
tel. 0331-467831/467833/467834/467870/467877
e-mail:servizisociali@comune.rescaldina.mi.it

lunedì - chiuso
martedì - giovedì - venerdì dalle 10,00 alle 13,00
mercoledì dalle 16,30 alle 18,15
sabato dalle 9,00 alle ore 11,30
COSA OCCORRE:
Presentarsi agli uffici sottoelencati per compilare la domanda e presentare l'attestazione I.S.E. . L'attestazione I.S.E. è rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), per informazioni in merito vedere la relativa pagina on line.
TEMPI:
Il termine di presentazione delle domande è entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
NORME COMUNALI O SUPERIORI:
L’assegno di maternità (decreto legislativo 26/03/01 n. 151 art. 74) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di euro 309,11. L'assegno di tale importo è corrisposto alle madri che hanno avuto un figlio nato (o affidato o adottato) dopo l'1-1-2009. Le madri devono essere residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, non devono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. Il nucleo familiare della richiedente non deve superare un limite dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di Euro 32.222,66 (per i nati nel 2009) con riferimento a nuclei familiari di 3 componenti.Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'I.S.E. è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza. Qualora le madri lavoratrici godano di un’indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad Euro 309,11 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità. L’assegno di maternità dello Stato (comma 8-art.49 Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dal decreto legislativo 26/03/01 n. 151 art. 74.
NON TUTTI SANNO CHE:
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare: a) i dati personali, b) i codici fiscali, c) le attività, d) i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente, e) la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente, f) gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d’affitto pagato nell’anno precedente.
NOTE:
Al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.

Documenti / Moduli / Regolamenti disponibili:
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