Descrizione
A partire dal prossimo 16 maggio, i monopattinielettrici dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE dotati di contrassegno identificativo. Per conoscere le modalità di richiesta del contrassegno è possibile visitare la pagina dedicata del Portale dell'Automobilista cliccando qui.
L'apposizione del contrassegno deve essere visibile e permanente nell'alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità.
Inoltre, per poter circolare regolarmente, dovranno essere assicurati per la responsabilirtà civile. L'assicurazione potrà essere sottoscritta solo se per il monopattino è già stato rilasciato il contrassegno identificativo.
Chiunque circoli, dopo il 16 maggio, con un monopattino privo di contrassegno identificativo è soggetto a d una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 400,00. Medesima sanzione si applica alla circolazione senza assicurazione. A differenza degli altri veicoli, per il monopattino non assicurato, non si applica il sequestro amministrativo.
Invitiamo tutti i proprietari a provvedere alla regolarizzazione dei veicoli al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
Ricordiamo inoltre che i monopattini elettrici:
- devono essere equipaggiati con un singolo motore elettrico avente una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W);
- possono essere giudati ESCLUSIVAMENTE dai maggiori di 14 anni;
- è obbligatorio indossare il casco;
- Devono rispettare il limite di velocità di 20 km/h durante la circolazione su carreggiata o piste ciclabili e di 6 km/h all'interno delle aree pedonali;
- devono essere obbligatoriamente dotati di dispositivi di segnalazione visiva a luce fissa (non lampeggiante): una luce bianca o gialla anteriore e una luce rossa posteriore, quest'ultima accompagnata da catadiottri rossi.
- devono essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta (frecce) di colore giallo ambra
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2026, 17:19