INFORMATIVA TRIBUTI LOCALI ANNO 2023

Area: Tributi
Pubblicato il: 11/05/2023

 

IMU

Con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 .del 11/04/2023, ha approvato per l’anno 2023 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU, identiche all’anno 2022 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2023 ha approvato le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

NOVITA’:

  1. MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO

    (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

    A decorrere dal 1° Gennaio 2023 la riduzione dell’imposta IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per l’anno 2022, era stata portata al 62,50% (imposta ridotta al 37,05%.. Ciò significa che mentre nel 2021 la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 era salita al 62,5% nel 2023 ritorna ad essere pari al 50%.

  2. ABITAZIONE PRINCIPALE

    (sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ed in discontinuità con le normative precedenti, per abitazione principale si intende quella unità abitativa, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) dimora abitualmente e risiede anagraficamente L’affermarsi di questo principio ha  dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi  che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora  effettiva e non fittizia, quali presupposti  alla base di un principio non automatico,  ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato, in quanto facilmente suscettibile di elusione, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.

  3. ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI

    (Commi 81 e 82 dell’articolo 1, comma 759, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale sono esenti dall’imu.

    Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.

  4. ESENZIONE PER GLI IMMOBILI CATEGORIA D3 DESTINATI A SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRI E SALE PER CONCERTI 

    (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020)

    A decorrere dal 1° Gennaio 2023 non è più presente l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3).

CONFERME:

  1. ESENZIONE IMU "BENI MERCE”

    (art.1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020).

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

SCADENZA VERSAMENTO IMU 2023:

Per TUTTI I CONTRIBUENTI, TRANNE GLI ENTI NON COMMERCIALI, è previsto:

Acconto scadenza 16 giugno 2023 -        Saldo scadenza 18 dicembre 2023     

 OPPURE             Unica soluzione scadenza 16 giugno 2023

  Per gli ENTI NON COMMERCIALI è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza:

 - 16 giugno 2023 prima rata;   - 18 dicembre 2023 seconda rata;  - 17 giugno 2024 rata a saldo.

L’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno (2022), mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente (2023).

DICHIARAZIONE:

Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il successivo comma 770, della legge n. 160/2019, fissa lo stesso termine per le dichiarazioni degli enti non commerciali. Pertanto la dichiarazione relativa all'anno d’imposta 2023 va presentata entro il 01/07/2024 (30/06/2024 è domenica) utilizzando il modello approvato con decreto Mef del 04 maggio 2023, per le dichiarazioni degli enti non commerciali, e quello approvato con decreto Mef del 29 luglio 2022 per le dichiarazioni degli altri contribuenti.

L'art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), così come modificato dalL'art. 3 comma 1 del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”)  proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione sull'IMU relativa all'anno di imposta 2021.

Pertanto al 30 giugno 2023 scade la preentazione delle dichiarazioni relative all'anno d’imposta 2021 e all’anno 2022 .

Si consiglia di presentare la dichiarazione IMU per gli immobili per i quali non era dovuta l’IMU 2021, entro il 30/06/2023, ai sensi dell’art. 1 comma 599 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021) e della legge n. 69/2021 di conversione del decreto 41/2021 (cd. “decreto sostegni”), indicando nella dichiarazione i riferimenti catastali dell'immobile, il periodo di esenzione, barrando la casella esente e riportando nelle annotazioni la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

Il calcolo dellimposta dovuta e la stampa del modello di pagamento possono essere effettuati utilizzando l’applicazione on line cliccando qui. Si precisa che i Comuni non hanno l'obbligo di inviare a domicilio modelli precompilati di pagamento dell'Imu che rimane un tributo in autoliquidazione. (Nota Ifel 12/05/2013.). Le aliquote e le detrazioni valevoli per l’anno 2023 sono state stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2023.

AREE FABBRICABILI:

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/06/2020 sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU valevoli anche per l'anno 2023.

RIVERSAMENTI DA E AD ALTRI COMUNI:

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Rescaldina anziché al diverso Comune competente, deve comunicare l’erroneo versamento all’ufficio IMU indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme. Utilizzare il modulo che trovate cliccando qui.

Il Comune di Rescaldina, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui il contribuente versi l’imposta, anziché al Comune di Rescaldina, ad altro Comune incompetente.

In questo caso, al Comune di Rescaldina dovrà essere inviata per conoscenza l’istanza di riversamento presentata al Comune erroneamente destinatario degli importi versati.

Se l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012. Utilizzare il modulo che trovate cliccando qui.

REGOLAMENTO IMU:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2023 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni cliccando qui. .

DOCUMENTI ALLEGATI UTILI:

- VOLANTINO RIEPILOGATIVO;

- TABELLA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L’ANNO 2023;

- REGOLAMENTO IMU;

- MODULO DICHIARAZIONE IMU/ENC (PER GLI ENTI NON COMMERCIALI)

- MODULO DICHIARAZIONE IMU/IMPI (PER TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI)

 

TARI

La normativa statale, con Legge 147 del 27/12/2013, ha stabilito l'entrata in vigore, dal 01/01/2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che prevede al suo interno anche la TARI, destinata alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che sostituisce la TARSU, applicata fino all'anno 2013.

 

La TARI 2023 è calcolata in base alle delibere di Consiglio Comunale:

  • n. 50 del 24.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 25.09.2020, n. 33 del 07.05.2021, n. 50 del 25.06.202, n. 16 del 25.03.2022, n. 21 del 29.04.2022 e n. 19 del 28.04.2023;

  • n. 33 del 27.05.2022 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2022;

  • n. 20 del 28.04.2023 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2023.

REGOLAMENTO TARI:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023 ha approvato le modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)

SCADENZA VERSAMENTO TARI 2023:

Il versamento dovrà essere effettuato ENTRO:

  • il 16.06.2023 per la rata di ACCONTO utilizzando il modello F24, che sarà allegato all'avviso che l'ufficio tributi invierà;

  • il 16.12.2023 per la rata di SALDO utilizzando il modello F24, che sarà allegato all'avviso che l'ufficio tributi invierà;

OPPURE IN UNICO VERSAMENTO ENTRO il 16.12.2023, utilizzando ENTRAMBI i modelli F24 di cui sopra nello stesso giorno di versamento.

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello postale o bancario oppure tramite il proprio servizio Home Banking.

L’invito al pagamento, che verrà trasmesso dall’ufficio tributi, riporterà anche le quote del tributo TARI degli anni precedenti al 2023 che non risultano regolarizzate. Per quest’ultime il cittadino può procedere al versamento utilizzando i documenti trasmessi nei precedenti e rispettivi anni arretrati oppure rivolgendosi all’ufficio tributi.

VARIAZIONI E CESSAZIONI TARI:

Gli utenti che hanno subito variazioni relative al tributo TARI durante l’anno 2022 riceveranno, assieme alla TARI 2023, il conguaglio dovuto della TARI 2022.

Le modifiche della posizione TARI, come ad esempio:

- variazione del numero dei componenti della famiglia o variazione della superficie dell’immobile;

- della categoria per le utenze non domestiche;

- cambio di residenza o ubicazione all'interno del Comune di Rescaldina;

che interverranno successivamente dal 05.05.2023 saranno conteggiate con l'emissione della TARI 2024.

Per le cessazioni che avverranno dopo il 05.05.2023, dovranno essere presentate apposite denunce che trovate cliccando qui.

MANCATO PAGAMENTO:

Si avverte il contribuente che in caso di mancato versamento del tributo entro le prescritte scadenze verrà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., l’avviso di accertamento esecutivo a norma dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019 per omesso o insufficiente pagamento, il cui importo sarà maggiorato da sanzioni, interessi e spese per riscossione di quanto non versato.

RICHIESTA IN FORMATO ELETTRONICO:

Si ricorda che il punto 4.2 dell’allegato a) della delibera di ARERA n. 444 del 31.12.2019 stabilisce la facoltà per il contribuente di ricevere in formato elettronico (e-mail) la documentazione inerente al pagamento della TARI e le informazioni riguardanti il servizio (modifiche giorni ritiro sacchi, modifiche orari apertura centro di raccolta, ecc).

Per richiedere la ricezione in formato elettronico è necessario compilare il modulo che trovate cliccando qui , e inviarlo tramite e-mail a tari@comune.rescaldina.mi.it .

 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:

CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE: www.comune.rescaldina.mi.it

OPPURE CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI NEI SEGUENTI ORARI:

LUNEDì – MARTEDì – GIOVEDì – VENERDì 10.00 - 13.30 MERCOLEDì 16.30 - 18.15 SABATO 9.00 – 11.30

Tel.: 0331/467846 (Responsabile) - 0331/467821 (imu) - 800034330 (tari)

Mail: tributi@comune.rescaldina.mi.it             tari@comune.rescaldina.mi.it

Pec: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it