ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - VOTO ASSISTITO E VOTO DOMICILIARE
Area: Demografici
Pubblicato il: 30/04/2024
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE
A partire da martedì 30 Aprile 2024 e fino a lunedì 20 Maggio 2024 è possibile richiedere il voto a domicilio, se si posseggono i seguenti requisiti:
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
- gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L'elettore interessato deve fare pervenire all’ufficio elettorale comunale, entro lunedì 20 Maggio 2024 una domanda di ammissione al voto domiciliare in cui deve essere indicato l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico.
Inoltre occorre allegare:
- una copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Tale certificazione dovrà riportare le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato (art. 1, del D.L.03.01.2006).
Si allega il modulo di richiesta del voto domiciliare.
VOTO ASSISTITO
Gli “elettori fisicamente impediti”, i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.
L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Il presidente del seggio accerterà che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; richiederà all’accompagnatore il certificato elettorale, per constatare se ha già in precedenza esercitato la funzione predetta e sul certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione del compito assolto. Acquisirà l’eventuale certificato medico rilasciato da idonea autorità sanitaria, che abbia accertato la necessità per l’elettore di venire accompagnato, qualora la tessera di detto elettore sia sprovvista dell’apposito timbro di diritto di voto assistito permanente.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, ATS, e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.
Detti certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
I certificati stessi devono essere rilasciati gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, è possibile, per gli elettori fisicamente impediti, presentare una richiesta al Comune tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito. Tale richiesta deve essere corredata da apposito certificato sanitario di cui sopra.
Si allegano i moduli di richiesta di annotazione voto assistito permanente.
UFFICIO ELETTORALE - Piazza Chiesa n. 15 - Rescaldina - Tel. 0331-467840