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Area: Polizia locale

Ufficio: UFFICIO POLIZIA LOCALE

Il sistema della patente a punti è stato posto per supportare l' azione di prevenzione ai fini della sicurezza stradale ed ha effetto afflittivo nei confronti di chi subisce la perdita di punti, infatti non determina immediatamente una misura sanzionatoria, ossia non dà luogo ad alcuna limitazione sino a che non viene raggiunta la perdita totale dei venti punti.

A tutte le patenti di qualsiasi categoria e grado, già rilasciate, ed a quelle nuove, alI'atto del rilascio, viene attribuito un punteggio di venti punti. Ad ogni patentato il punteggio è annotato alI' Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel caso in cui il titolare di patente di guida mantenga intatti i venti punti e per due anni consecutivi non abbia commesso alcuna violazione comportante la perdita di punteggio, gli vengono attribuiti automaticamente due punti in più, e così per i bienni successivi fino a cinque, per un totale di dieci punti da aggiungere ai venti, con la possibilità di raggiungere il massimo di trenta punti. In caso di violazione, la perdita dei punti viene operata su quelli maturati a quella data.
Per più violazioni commesse contemporaneamente i punti negativi ascrivibili sono massimo quindici. Questa disposizione non si applica solo nel caso in cui per almeno una delle violazioni commesse sia prevista la sospensione o la revoca della patente: in questo caso i punti si sommano senza tener conto del limite di quindici.
(Esempio; superare il limite di velocità di oltre 40 km/h (punti 10), non osservare la segnaletica stradale orizzontale (punti 2) e guidare senza cinture di sicurezza (punti 5). In questo caso il totale di 17 punti resta tale.)

Esiste una seconda forma premiale che consiste nella riacquisizione del punteggio perduto allorché, nei due anni successivi alla data di commissione della violazione che ha comportato la perdita di punteggio, il conducente non sia incorso in alcuna delle violazioni soggette a decurtazione di punteggio fino al limite di punti inferiore a venti.
(Esempio: se un conducente ha perduto due punti per omessa segnalazione di cambiamento di direzione con apposito dispositivo (art. 154, commi 5 e 8, c.d.s.) e nei due anni successivi non sia incorso in altra violazione comportante la perdita di punti, riacquista automaticamente il punteggio pieno dei venti punti).

Il punteggio previsto per la violazione commessa viene comunicato all' Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che comunica all'interessato la variazione di punteggio subita. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio punteggio telefonando al numero 848782782 del "Servizio informazione patente a punti".

Tra le novità delle modifiche al codice della strada, la più rilevante è quella costituita dalla possibilità di decurtare il punteggio sulla patente del proprietario del veicolo nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un conducente non identificato al momento dell'accertamento. Laddove, però, il proprietario, a richiesta dell'organo di polizia stradale, comunichi i dati dell'effettivo conducente che si trovava alla guida al momento della violazione, il punteggio sarà comunicato all' Anagrafe a carico di quest'ultimo, cioè a carico dell'effettivo trasgressore.

Un regime speciale è stato previsto per i neopatentati, cioè per i conducenti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ai quali la decurtazione del punteggio viene attribuita in misura doppia rispetto ai cosiddetti "anziani", cioè a coloro che abbiano la patente da oltre tre anni. Questo trattamento di maggiore severità si applica soltanto ai neopatentati che abbiano conseguito, per la prima volta, la patente di categoria B o superiore successivamente al 1 ottobre 2003. A tutti i titolari di patente che l' abbiano conseguita fino alla data del 30 settembre 2003 non si applica il raddoppio del punteggio.

La disciplina della patente a punti è stata estesa anche ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero ai quali la comunicazione del punteggio viene fatta nelle stesse forme e modalità previste per i titolari di patenti italiane a cura degli organi di polizia stradale ma le conseguenze sono diverse rispetto al patentato italiano quando vengono raggiunti i venti punti di penalità. Tali previsioni variano a seconda del periodo in cui vengono commesse le infrazioni:

venti punti raggiunti nell'arco di un anno comportano la inibizione alla guida di veicoli a motore (ciclomotore compreso) sul territorio italiano per due anni;

venti punti raggiunti nell'arco di due anni comportano l'inibizione alla guida degli stessi veicoli per un anno;

venti punti raggiunti in un periodo di tempo compreso tra due e tre anni comportano la inibizione alla guida per sei mesi.

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  MANUALE PATENTE A PUNTI