COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
Obblighi del proprietario in caso di cessione/vendita/affitto di immobili oppure ospitalità.
La comunicazione di cessione di fabbricato, meglio nota come denuncia antiterrorismo, deve essere fatta da chiunque cede la proprietà, il godimento o consente, a qualunque altro titolo, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
L'obbligo sussiste quando l'acquirente, l'affittuario o l'usufruttuario è cittadino extracomunitario in quanto la registrazione della vendita, dell'affitto o del comidato d'uso anche gratuito, sostituisce la comunicazione di cessione del fabbricato.
Per quanto concerne l'ospitalità, l'obbligo permane anche per i cittadini comunitari, qualora il perido superi i 30 giorni.
Polizia Locale – Via Matteotti,10 per l’acquisizione delle istruzioni sulla procedura da intraprendere
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13.00 - mercoledì solo dalle ore 15.30 alle ore 18.15 - il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30
ULTIMO INGRESSO 15 MINUTI PRIMA DEL TERMINE DELL'ORARIO DI CHIUSURA
Tel. 0331467822 - E- Mail: polizia@comune.rescaldina.mi.it
PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Il proprietario deve compilare l’apposito modulo Ministeriale (scaricabile direttamente da quest'area) in triplice copia in cui riportare i propri dati, quelli dell'inquilino o dell’acquirente e quelli dell'immobile. Nel caso in cui la proprietà è di una società, devono essere indicati gli estremi della persona fisica che la rappresentano (Amministratore, Presidente, Legale rappresentante).Occorre quindi ricordarsi di chiedere al subentrante copia del documento di identità valido con relativo numero e data di rilascio (basta fare la fotocopia fronte retro della carta d'identità).La legge stabilisce infatti che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
In caso di cittadini extracomunitari, occorre presentare il premesso di soggiorno ed il documento d'identità in originale ai fini del controllo degli stessi.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
La comunicazione può essere presentata direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Rescaldina. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.
Nessun costo è previsto per la gestione di questa pratica
Anche il comodato d'uso gratuito deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
Sanzioni:
Per l'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pari a € 206,58 ai sensi del DL 21.3.78 n. 59 convertito con modificazioni in Legge 18.5.78 n. 191 e della Circolare Ministero dell'Interno n. 10.20640/10190 del 18.7.78
Per l'omissione della cessione del fabbricato o dell'ospitalità di cittadini extracomunitario è prevista la sanzione amministrativa pari a €. 320,00 ai sensi dell'art- 7 del TU sull'Immigrazione (D.Lgs 286/199