RECLAMO MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Area: Tributi
Pubblicato il: 05/01/2018
Con la Circolare n. 30 del 22 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con chiarimenti e istruzioni operative in materia di reclamo/mediazione tributaria in riferimento alle modifiche apportate dall’art. n. 10 DL n. 50/2017 convertito con L n. 96/2017 (modifica del DLGS N. 546/1992).
L’art. 10 ha esteso il reclamo/mediazione alle controversie tributarie di valore non superiore a 50000 euro; a tal proposito, l’Agenzia con l’odierno provvedimento chiarisce che il valore della controversia va calcolato sulla base dell’importo contestato con riferimento al singolo atto e non in base all’importo accertato, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992, espressamente richiamato dall’articolo 17-bis, comma 1, dello stesso decreto, laddove “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” (cfr circolare Entrate n. 9/E del 2012). In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate. Per quanto concerne invece le controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
La Circolare precisa inoltre che il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro, a patto che ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso (cfr. circolare n. 33/E del 3 agosto 2012); si esclude l’applicazione dell’istituto, invece, qualora tale riduzione sia successiva alla notifica del ricorso (cfr. citata circolare n. 33/E del 2012).
In merito all’entrata in vigore della nuova disciplina, le Entrate precisano che il reclamo/mediazione ha efficacia anche per le controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti: a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018; b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.
L’art. 10 del DL n. 50 convertito con L n. 96/2017 estende inoltre il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali, al reclamo/mediazione, pertanto si esclude l’applicazione di tale procedura (cfr. comma 3 dell’art. 10 DL n. 50/2017 convertito con L n. 96/2017) a quelle controversie, in specie, relative a “prelievi premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.