TRIBUTI LOCALI ANNO 2016 (IMU-TASI-TARI)

Area: Tributi
Pubblicato il: 12/05/2016

Il Comune di RESCALDINA informa la cittadinanza che i versamenti dei tributi locali:

     -  IMU-TASI (in autoliquidazione) sono entro il 16 giugno 2016, per la rata unica,  oppure entro il 16 giugno per la rata   acconto ed il 16 dicembre per la rata saldo;

    -  TARI (invio  avvisi di pagamento con allegati i modelli F24) sono da effettuarsi entro il 16 giugno 2016,  rata unica,  oppure entro il 16 giugno per la prima rata  ed il 16 dicembre per la seconda rata.

 

Delibere di approvazione aliquote:

-    IMU  conferma aliquote IMU  del 2015 delibera di Consiglio Com.le n. 20 del 15.04.2016;

-    TASI conferma aliquote TASI del 2015 delibera di Consiglio Com.le n. 21 del 15.04.2016;

-    TARI approvazione aliquote del 2016    delibera di Consiglio Com.le n. 22 del 15.04.2016.

 

Delibera di approvazione valori venali valevoli dall’anno 2015:

-    TERRENI EDIFICABILI delibera di Giunta Com.le n. 41 del 01/04/2015

 

Delibera di modifica Regolamento IUC:

- REGOLAMENTO IUC delibera di Consiglio Com.le n. 17 del 15.04.2016

 

Novità  2016:

Per l’anno d’imposta 2016 rilevanti modifiche normative sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) che consistono principalmente:

·      nell’eliminazione della TASI sulle abitazioni principali, e della quota a carico degli occupanti/inquilini/comodatari per le loro abitazioni principali (si ricorda che per abitazione principale si intende quella in cui il possessore e il suo nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente);

·       nell’introduzione di un’agevolazione IMU e TASI (riduzione al 75% dell’imposta) per gli immobili locati con canone concordato - legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;

·       nell’eliminazione dell’IMU dovuta per i soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti (ex comma 8bis art. 13 L.214/2011 abrogato con L.208/2016);

·         nell’esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "sono esclusi dalla stima   diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

 

Novità IMU 2016 Immobili concessi in comodato d'uso gratuito:

 

CON atto registrato ad Agenzia Entrate SOLO tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli):

per effetto della Legge di stabilità 2016, a decorrere da quest'anno, cambiano le regole per l'IMU e la TASI dovute sull'abitazione (escluse le categorie catastali A1,A8 e A9) concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). Dal 1° gennaio 2016 è il Legislatore (con il comma 10 della Legge di Stabilità 2016) che dispone l'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI e ne stabilisce le condizioni e non più l'Amministrazione Comunale.

I soggetti interessati dovranno applicare l’aliquota deliberata del 0,895% e potranno fruire  della riduzione  a condizione che:

1.    l'immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (non classato nelle    categorie A/1, A/8 e A/9);

2.  il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);

3.   il comodante , oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (non di lusso), situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito, deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l'immobile oggetto del comodato;

4.   il contratto di "comodato d'uso gratuito" deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

5.   il soggetto passivo comodante, che non deve possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti, attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, allegando copia del contratto registrato (risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016);

6.   il soggetto passivo comodante  deve presentare la dichiarazione IMU nella quale va attestato il possesso dei requisiti della norma. Per l’anno 2016 la dichiarazione va presentata entro il 30.06.2017;

7.    le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente.

 

Nella pratica può accadere, ad esempio, che due genitori comproprietari siano residenti in Comuni diversi e che solo uno risieda nel Comune di Rescaldina in cui insiste l’immobile concesso in comodato al figlio. In tal caso la riduzione spetterà al solo genitore coincidente con il Comune di residenza del figlio. L’altro pagherà per intero l’imposta corrispondente alla propria quota.

Quindi al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione, purché sanata mediante ravvedimento. L’agevolazione decorre dalla data di  registrazione, in caso di tardiva registrazione, quando non è sanata mediante  ravvedimento.

Esistono due forme di contratto di comodato o in uso gratuito:

-  il contratto redatto in forma scritta, da registrare presso qualunque Agenzia delle Entrate. E’ soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T), oltre all’imposta di bollo. Per la richiesta di registrazione va compilato il Mod. 69 in duplice copia. Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno (salvo clausola espressa di scadenza contrattuale);

-  il contratto verbale, da registrare anch’esso presso qualunque Agenzia delle Entrate se si vuole ottenere l’agevolazione IMU – TASI. La registrazione va effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta registrazione (Mod. 69) in duplice copia, in cui come tipologia dell’atto dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. E’ soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T).

 

Disposizioni di legge che meglio chiariscono la casistica sopraccitata:

-          MEF nota prot. n. 2472 del 29/1/2016;

-       MEF telefisco 2016;

-        MEF risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016;

-        MEF nota prot. n. 8876 del 08/04/2016.

Modulista utile:        -     Dichiarazione IMU e istruzioni (mod. approvato con decreto MEF del 30 ottobre 2012);

-       Modello 69 e istruzioni;

-       Modello F23 e istruzioni; 

 

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso gli Uffici Finanziari dell’Agenzia delle Entrate, competente Ufficio Territoriale  sede in via Pisa 70 Legnano (centralino 02.697161) sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it.

  (Comodante è chi dà il bene in comodato  - Comodatario è chi riceve il bene in comodato)

SENZA atto registrato ad Agenzia Entrate tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e collaterale entro il secondo grado (fratello/sorella):

per l'anno 2016, per effetto del divieto di aumenti tributari, disposto dalla Legge di stabilità, rimarrà invariata l'aliquota prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello/sorella) già prevista per l'anno 2015 cioè  0,895%.

Ai fini dell'applicazione della presente aliquota non è necessaria la registrazione del contratto, ma la presentazione entro il 31/12/2016, di un'autocertificazione prevista dal Comune e disponibile come allegato. Sono validi quelle già presentati per gli anni d’imposta 2014 e 2015.  Quindi per questi casi non si applicherà la riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla legge per i contratti di comodato registrati ma solo l’aliquota agevolata dello 0,895%.. 

Come effettuare il calcolo IMU e TASI:

L’IMU e la TASI sono versate in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.Al fine di agevolare il cittadino in tali operazioni:

-        è disponibile sul sito istituzionale (http://www.comune.rescaldina.mi.it) il calcolo on line cliccando  qui ;

-       rivolgersi a CAF CGIL,CISL ed UIL usufruendo del servizio gratuito di calcolo e compilazione del modello di versamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 (previo appuntamento: CGIL 0331/576257- CISL 3311773172 - 0331/547174 - UIL 0331/1770655). Il servizio è gratuito a favore dei contribuenti residenti a Rescaldina esclusivamente titolari di diritti reali (proprietà,usufrutto,uso ed abitazione) su immobili e terreni siti nel territorio di Rescaldina e che abbiano un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore ad € 28.000 (Dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 modello 730, oppure modello Unico o, in mancanza, modello CUD).

 

Modello da utilizzare per il pagamento IMU e TASI:

Tutti i versamenti si effettuano utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ordinario o utilizzando la variante semplificata (F24 semplificato), entrambi scaricabili “in bianco” dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione della “sezione contribuente” è necessario compilare i campi:

codice fiscale,

• cognome, denominazione o ragione sociale,

• nome,

• data di nascita,

• sesso (M o F),

• comune (o Stato estero) di nascita,

provincia.

I campi codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, o curatore fallimentare e codice identificativo devono essere utilizzati solo in casi specifici (ad es. in caso di eredità, l’erede che effettua il versamento a nome del de cuius inserirà il proprio codice fiscale ed il codice identificativo 07). A tale scopo si rimanda alle istruzioni del modello F24 presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il campo IDENTIFIVATIVO OPERAZIONE non deve essere compilato.

Per la compilazione della “motivazione pagamento”:

-                 il codice ente da utilizzare per il versamento è H240 corrispondente al Comune di Rescaldina;

-                 per i codici tributo da utilizzare vedere volantino allegato;

-                 è necessario indicare l’anno d’imposta 2016, il numero immobili e barrare le apposite caselle se il versamento è in acconto o a saldo (barrare  entrambe, in caso di versamento in unica soluzione);

-                l’importo a debito e l’eventuale detrazione in ciascun rigo del modello F24 deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore.

Nel modello F24 ordinario è da utilizzare la sezione IMU e altri tributi locali.

Nel modello F24 semplificato è necessario indicare nella prima colonna, Sezione, la sigla EL per ciascuna riga utilizzata per IMU e TASI.

 

Documenti utili per il calcolo delle imposte dovute per l'anno 2016: 

-  VOLANTINO riepilogativo generale;

-  VOLANTINO orari e recapiti CAF;

-    DELIBERA Regolamento IUC  C.C. n. 17  del 15.04.2016;

-  REGOLAMENTO che disciplina la IUC;

-    DELIBERA IMU   Consiglio Com.le n. 20 del 15.04.2016;

-    DELIBERA TASI  Consiglio Com.le n. 21 del 15.04.2016;

-    DELIBERA TARI  Consiglio Com.le n. 22 del 15.04.2016;

-    TABELLA, approvata con atto di Consiglio  Com.le n. 22 del 15.04.2016 relativa alle tariffe Tari  per anno 2016;

- TABELLA, approvata con atto di Giunta Comunale n. n.41 del 01/04/2015, relativa ai valori delle aree edificabili. ("Valore determinato in € al mq. da moltiplicare per i mq. del terreno al fine di determinare il valore imponibile");

- MODULISTICA UTILE PER USO GRATUITO SENZA CONTRATTO: obbligatorio  inerente le unità abitative (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado e collaterali entro il 2° grado, quale abitazione principale, si considerano validi quelli consegnati ai fini IMU per l'anno 2014 e per l’anno 2015. (Si ricorda che va comunicata anche l'eventuale cessazione del beneficio);

-  MODELLO obbligatorio inerente le unità abitative (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) possedute da anziano/disabile con residenza in istituto per ricovero permanente e non locate. (Si ricorda che va comunicata anche l'eventuale cessazione del beneficio); 

 

-  MODELLO obbligatorio  inerente le unità immobiliari accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 in cui viene svolta attività lavorativa, dal locatario regolarmente dichiarato oppure dal titolare del diritto reale, si considerano validi quelli consegnati ai fini IMU per l’anno 2015 (Si ricorda che va comunicata anche l'eventuale cessazione del beneficio).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti su casi specifici relativi all’applicazione dei due  tributi, i contribuenti possono rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Rescaldina:

Tel. 0331/467821 – 467851 - 467846  Fax. 0331-467821

Indirizzo mail: tributi@comune.rescaldina.mi.it

 

Orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi:

lunedì         dalle ore 09.00 alle ore 13.30

martedì      dalle ore 09.00 alle ore 13.30

mercoledì   dalle ore 16.30 alle ore 18.15

giovedì       dalle ore 09.00 alle ore 13.30

venerdì       dalle ore 09.00 alle ore 13.30

sabato        dalle ore 09.00 alle ore 11.30