CILA - SUPERBONUS 110%

Area: Governo del Territorio
Pubblicato il: 19/08/2021

In data 04/08/2021 è stata approvata dalla Conferenza Unificata la nuova modulistica standard, valida in tutto il territorio nazionale, denominata CILA-Superbonus = Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus.

Questa modulistica semplificata è utilizzabile esclusivamente per gli interventi ammessi a detrazione fiscale del 110% di cui all'art. 119 del D.L 34/2020 come da ultimo modificato dalla L. 108 del 29/07/2021.

Le principali novità in tema di semplificazione che vengono introdotte sono:

- non è richiesta la preventiva attestazione dello stato legittimo dell'immobile. Basta indicare gli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (es. condono, sanatoria, ...) oppure che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;

- sono realizzabili con CILA-S anche gli interventi su parti strutturali o ai prospetti (restano esclusi quelli comportanti demolizione/ricostruzione dell' edificio);

- ove si prevedono opere classificate come “attività di edilizia libera” (art 6 DPR 380/2001) è richiesta la sola descrizione dell'intervento, senza obbligo di presentazione di alcun elaborato progettuale;

- le varianti in corso d'opera sono comunicate al termine dei lavori;

- non è richiesta, al termine dei lavori, la presentazione della “agibilita” (art 24 DPR 380/2001);

- il “cappotto termico” o il “cordolo sismico” sono realizzabili in deroga alle distanze minime di cui all'art. 873 del Codice Civile.

 

 

La decadenza dal beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

• mancata presentazione della CILA (ora CILA-S);

• interventi realizzati in difformità dalla CILA (ora CILA-S);

• mancata indicazione degli estremi relativamente al titolo abilitativo dell'edificio;

• attestazioni/asseverazioni non corrispondenti al vero.

 


NOTE:

1) Elaborati progettuali: oltre a quanto già ricordato in riferimento agli interventi di “edilizia libera” (per i quali può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica); nel quadro riepilogativo (pag. 7) della nuova modulistica viene riportato espressamente: “L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.”

Ufficio: si ritiene che per determinati interventi quali ad es. “cappotto termico” o “modifica dei prospetti” sia opportuno allegare quegli “elaborati grafici illustrativi” indispensabili per rendere comprensibili gli interventi in progetto.

2) Stato legittimo: oltre a quanto già citato in tema di non necessità di attestazione circa lo “stato legittimo” dell'immobile, l'art. 119 del D.L. 34/2020 al comma 13-quater espressamente recita “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”

Ufficio: si ritiene opportuno consigliare i soggetti interessati, anche se con pratica separata e indipendente da quella necessaria per accedere al Superbonus 110% (CILA-S), procedere comunque alla regolarizzazione di eventuali abusi o difformità relativi al proprio immobile. Ciò è utile sia per avere una situazione regolare e aggiornata del proprio fabbricato (condizione necessaria in caso di atti di compra/vendita), ma anche per non incorrere nelle conseguenze di possibili successive verifiche ad opera dello scrivente Ente (vedi art. 27 DPR 380/2001).

3) Diritti di Segreteria: resta valido l'importo della CILA “normale”: € 50

4) La presente ha valore di sintesi delle principali novità sul tema. Per una corretta ed esaustiva trattazione dell'argomento si rimanda al testo completo ed aggiornato dell'art. 119 del D.L 34/2020 oltre che alle ulteriori disposizioni ad esso collegate.

Rescaldina, 17 agosto 2021

IL RESPONSABILE AREA N. 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO
arch. Codari Stefano