REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Area: Finanziario
Pubblicato il: 02/02/2015

REVERSE CHARGE

Si informa che dal 1 gennaio 2015, anche nei confronti dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, relativamente alle prestazioni rilevanti ai fini I.V.A. si applica il "reverse charge" (già disciplinato dal DPR 633/1972).
Le pubbliche amministrazioni sono soggette a "reverse charge" per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi (Comma 629 lettera a) e 631 della Legge 190/2014).

SPLIT PAYMENT

La legge di stabilità 2015 (Comma 629 lettera b) della Legge 190/2014) introduce un particolare meccanismo di versamento dell'IVA, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta, relativi a cessioni di beni e servizi, prevedendo la previsione del pagamento diretto dell'IVA a favore dell'erario da parte degli stessi enti pubblici (c.d. split payment).
Pertanto, al fornitore di beni e servizi sarà erogato il solo importo del corrispettivo, al netto dell'IVA indicata in fattura che sarà acquisita direttamente dall'erario.
Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, ogni fattura soggetta a split payment dovrà contenere la seguente dicitura:

"Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"

Per una più sicura applicazione della normativa si informa che questo ente non accetterà più pagamenti a mezzo R.I.D. (rapporto interbancario diretto).


Si segnala inoltre la circolare del 13 aprile 2015 n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate che prevede ulteriori casi di non applicazione dello Split Payment verso la P.A. per alcuni soggetti giuridici.