SEPARAZIONI E DIVORZIO IN COMUNE

Area: Demografici
Pubblicato il: 23/06/2015

E' POSSIBILE, SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI, FARE SEPARAZIONI E DIVORZIO ANCHE IN COMUNE.I

In breve si puo' fare in comune sia la separazione che il divorzio solo se :

NON ci sono figli minori -
NON ci sono figli maggiorenni non autosufficienti
NON ci sono figli incapaci (tutela curatela Amm. Sostegno)
NON ci sono figli con handicap grave ( art. 3 L. 104/1992)
NON si concordano patti di trasferimento patrimoniale

1) Ooccorre presentare una unica domanda di avvio del procedimento sottoscritta congiuntamente dai due coniugi ed occorre allegare la fotocopia dei rispettivi documenti d'identità non scaduti; che restano validi anche per le dichiarazioni successive al punto 2

2) Occorre compilare e sottoscrvere una dichiarazione sostitutiva di certificazioni, una dichiarazione per ciascun coniuge che ognuno compila e firma di propia mano.
3) Se ci sono figli maggiorenni economicamente autosufficienti gli stessi figli compilano e firmano di propia mano, una dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni anzidette, allegando la fotocopia del proprio documento d'identità.
- importante in caso di richiesta di divorzio allegare la fotocopia della sentenza di separazione, con l'omologa della sentenza stessa, emessa dal Tribunale competente.

In entrambi i casi non è possibile concordare tra i coniugi alcun patto di trasferimento patrimoniale.

In allegato la modulistica relativa ai punti n. 1) - 2) e 3), inoltre il pro-memoria utile ai due interessati e da portare, opportunamente compilato, all'Ufficio Stato Civile del Comune.

Per informazioni e per fissare l'appuntamento per iniziare le procedure, chiamare il numero 0331.467832, telefono diretto del responsabile dei servizi demografici.

La procedura prevede di fissare l'appuntamento per un primo atto ( sia per la separazione che per il divorzio) nel quale primo atto si deve già indicare una seconda data lontana almeno trenta giorni dal primo atto, data nella quale si dovrà confermare la prima dichiarazione. Se non viene fatta la conferma decade tutto.

Il costo è pari a sedici euro (€. 16,00) che si pagano in contanti presso l'ufficio stato civile del comune. 

In presenza di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, o incapaci con handicap grave, si può (fermo restando la vecchia procedura davanti al giudice competente) usufruire della nuova procedura davanti agli avvocati.