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INFORTUNISTICA STRADALE

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1. Gli incidenti stradali; 2. Comportamento in caso di incidenti stradali; 3. La constatazione amichevole; 4. Richiesta copia rapporti di incidenti

1. GLI INCIDENTI STRADALI.

Uno dei principali compiti della Polizia locale è individuabile nel rilievo degli incidenti stradali con e senza feriti. La differenza tra incidenti stradali con e senza feriti non è semplicemente formale ma è anche sostanziale in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, trovano applicazione, oltre che le norme del procedimento amministrativo, anche le norme del procedimento penale in quanto dall’evento deriva un vero e proprio reato individuabile nelle “lesioni colpose” (o omicidio colposo nel caso di incidente con esiti mortali) perseguibile a “querela di parte” (chiaramente non nel caso di omicidio ove la perseguibilità penale è d’ufficio). Ciò significa che per aversi la chiamata a rispondere anche “penalmente” (condanna) e non solo civilmente (risarcimento del danno) del responsabile, è necessario un formale atto denominato querela da parte della persona offesa (l’infortunato) presentabile in qualunque posto di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) entro tre mesi dal fatto. E’ comunque consigliabile nel caso vi fosse l’intenzione di sporgere querela presentarsi direttamente presso il Comando del Corpo di Polizia direttamente intervenuto.
Per tale motivo i rapporti d’incidente stradale con feriti non possono essere ritirati senza il nulla osta della Procura, proprio perché sottoposti al segreto istruttorio.
Il diritto di querela è comunque un diritto disponibile della parte offesa a cui la persona può rinunciare o implicitamente – facendo trascorrere inutilmente il termine di tre mesi– oppure espressamente in qualunque momento presentando rinuncia alla querela. Dal momento in cui tutti i soggetti (tutti gli infortunati) presentano la rinuncia gli atti divengono conseguentemente visionabili dalle parti non essendoci più l’interesse da parte dell’ente di tenere secretati gli atti.

2. COMPORTAMENTO IN CASO D’INCIDENTE STRADALE.
(Art. 189 del vigente Codice della Strada)

Nel caso d’incidente stradale i coinvolti devono procedere, tra loro, allo scambio delle generalità (dati anagrafici, targa del veicolo, assicurazione etc.).
Nel caso d’incidente con feriti devono inoltre rimanere in luogo, soccorrere le persone infortunate ed attendere l’arrivo in luogo delle forze di polizia. L’allontanamento e l’omesso soccorso in caso di incidenti con feriti configura l’ipotesi di reato denominata “omissione di soccorso” con denuncia all’autorità giudiziaria e possibile arresto della persona. Non è possibile l’arresto ove il fuggitivo si presenti personalmente presso un Comando di polizia entro le 24 ore successive all’evento.
Le parti coinvolte dovranno inoltre fare in modo che lo stato dei luoghi non venga modificato in attesa dell’arrivo delle forze di Polizia. Questo principio va contemperato, nel caso d’incidenti stradali senza feriti, con l’opposto principio dell’evitare intralcio alla circolazione stradale sancito dal comma 3 il quale richiama l’art. 161 del Codice.
Sarà quindi demandato in primo luogo alle parti comprendere se è il caso o meno di procedere alla rimozione dei veicoli, ove possibile, considerando la località dell’avvenuto sinistro e le problematiche di traffico. Si evidenzia che l’inosservanza di tale obbligo è precisamente sanzionato dal vigente codice della strada.

3. LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE.

La constatazione amichevole è sicuramente il metodo più veloce per giungere alla definizione delle responsabilità ed al conseguente risarcimento del danno.
Con esso le parti coinvolte si scambiano i dati necessari evidenziando la dinamica degli eventi e gli altri elementi necessari alle assicurazioni per decidere sulle responsabilità e i conseguenti risarcimenti.
Non deve essere visto, come molti pensano, quale assunzione di responsabilità e non è necessario che una delle parti all’interno del modulo si assuma direttamente la colpa.
E’ semplicemente la descrizione di quanto accaduto che ognuna delle parti consegnerà al proprio assicuratore. Saranno poi gli assicuratori, ove necessario avvalendosi dei periti, a decidere.
Negli incidenti semplici è sicuramente uno strumento da utilizzarsi con maggiore frequenza anche perché l’intervento delle Forze di Polizia molte volte (in assenza di effettivi elementi oggettivi) si limita a verbalizzare le dichiarazioni delle parti senza alcuna possibilità di dare ulteriori e nuovi elementi alle assicurazioni o ai giudici.

4. RICHIESTA COPIA RAPPORTI DI INCIDENTE
Consultare l'allegata tabella
A CHI RIVOLGERSI:
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tel: 0331 576676
Fax: 0331 578401
Email: polizia@comune.rescaldina.mi.it
Comando Polizia Locale
RESPONSABILE UFFICIO INFORTUNISTICA:
Comm. Aggiunto Riccardo SOLBIATI

Tel. 0331 576676
Fax 0334 578401
email: polizia@comunedirescaldina.it

Dal Lunedì al Sabato
MATTINO dalle 10.00 alle 13.30
POMERIGGIO solo al Mercoledì dalle 16.30 alle 18.15
TEMPI:
SE I DOCUMENTI SONO IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI, FATTI SALVI I VINCOLI DI LEGGE, VERRANNO IMMEDIATAMENTE CONSEGNATI

Documenti / Moduli / Regolamenti disponibili:
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    PDF
    Tabella per la richiesta di copie di rapporti di incidente (326 downloads)
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    Richiesta di accesso ai documenti (351 downloads)