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Area: S.U.A.P.

Ufficio: SUAP - Ufficio Commercio

L'art. 86 del R.D. n. 773/31 (TULPS) dispone che "non possono esercitarsi sale pubbliche per bigliardi o altri giochi leciti senza licenza". La competenza per il rilascio delle licenze previste dal citato art. 86 è attribuita al Comune.Il primo comma dell'art. 110 del TULPS stabilisce che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, autorizzati a praticare il gioco o ad istallare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella redatta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato, nella quale sono indicati oltre ai giochi d'azzardo (individuati dal Questore) anche quelli che il medesimo ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

A seguito dell'adozione della convenzione per l'utilizzo della piattaforma camerale SUAP tramite il portale http://www.impresainungiorno.gov.it , si comunica che tutte le pratiche rivolte allo Sportello Unico Attività Produttive dovranno essere effettuate tramite il suddetto portale.
Pertanto le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta (Sito web); l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno dunque rifiutate; la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

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